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COMUNE di CASTREZZATO (Provincia di Brescia) Prot. n. 11176 - Castrezzato, lì 25/11/2009 Oggetto: Ordinanza di divieto permanente di sosta per campers, roulottes, caravans, e similari nel territorio comunale di Castrezzato su aree pubbliche e private (prive di allaccio autorizzato alla fognatura). ORDINANZA N. 1009 IL SINDACO CONSTATATO che frequentemente si verificano situazioni di sosta di camper e roulotte finalizzate esclusivamente al campeggio ed al pernottamento nell’ambito del territorio comunale in momenti diversi dalle manifestazioni organizzate; CONSIDERATO che il venir meno delle condizioni igienico sanitarie e di salubrità dei locali può determinare, a tutela dell’incolumità degli individui e delle preminenti esigenze di sanità pubblica, l’avvio delle procedure di sgombero degli stessi; in particolare, il Sindaco, all’interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l’onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, informandone il Prefetto; PRESO ATTO che nell’ambito del territorio Comunale di Castrezzato non esistono specifiche zone attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile ed energia elettrica, tali da consentire l’accampamento di caravas, roulottes, mezzi meccanici e simili; ACCERTATO che questo tipo di sosta, causa la suddetta mancanza di aree adeguatamente e sufficientemente attrezzate, rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie (rifiuti, escrementi, assenza di allacciamenti all’acquedotto ed alla fognatura) non solo per chi vi sosta , ma anche per la popolazione e per quanti si trovano a transitare vicino a tali zone; DATO ATTO che ad oggi non sono possibili soluzioni alternative a breve termine, né sono attuabili azioni che nell’immediato consentono il superamento dalla situazione igienica pregiudizievole sopra descritta; RILEVATA pertanto la necessità di intervenire e vietare qualsiasi forma di sosta di camper e roulotte finalizzata al campeggio nel territorio comunale, comprese le aree private in momenti in cui non vi sono iniziative sportive o ricreative; ATTESO che per suindicate ragioni di natura igienico-sanitaria non può essere consentita la sosta giornaliera, dalle ore 0.00 alle 24.00 di ogni giorno, per il pernottamento od altre attività, neppure nelle aree del territorio comunale destinate specificatamente a parcheggio; VISTI il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione VISTO il Regolamento Comunale d’Igiene VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e lo Statuto Comunale VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I; VISTA la Legge 15 luglio 2009, n. 94; ORDINA 1-Il divieto permanente di sosta 0.00/24.00 su tutto il territorio Comunale di Castrezzato, comprese le aree private prive di allacci autorizzati, per i motivi in premessa riportati, di qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio,anche temporanea e di sosta finalizzate al pernottamento effettuate con campers, roulottes, o altri mezzi simili. 2 -Sono fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, anche generali, debitamente motivate, ivi compresa la sospensione degli effetti per eventi sportivi di rilevanza comunale, nazionale ed internazionale previa ordinanza del sindaco. 3 – La Forza Pubblica è incaricata: a) di vigilare sull’osservazione della presente ordinanza; b) di assicurare l’ottemperanza anche in forma coattiva, provvedendo alla rimozione forzata di ogni mezzo qualora non abbia luogo l’allontanamento immediato. 4 – Chiunque violi i divieti di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 516,00 (cinquecentosedici euro e zero cent) 5- Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o che siano destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’art. 13 della legge 24 Novembre 1981, n. 689 6- La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’albo pretorio del Comune ed inviata in copia al S.E. il Signor Prefetto della Provincia di Brescia, al Comando Stazione Carabinieri di Castrezzato, Alle Forze di Polizia presenti sul territorio per quanto di competenza; DISPONE la posa di apposita segnaletica ad ogni strada principale di ingresso al Paese a cura dell’Ufficio Tecnico la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio del Comune. La revoca delle precedenti Ordinanze Sindacali N.960 del 12/08/2008 e N. 997 del 28/08/2009. INCARICA il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico – Edilizia Privata e ogni Ufficio eventualmente coinvolto, a dare piena ed efficace attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento. Il Direttore Generale, ovvero il Segretario Comunale, di dare attuazione alla presente ordinanza e di disporre con atto dirigenziale circa gli aspetti operativi, di controllo ed applicativi della stessa. La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e pubblicazione al sito internet Comunale ed è immediatamente eseguibile. Ha validità di mesi dodici dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sarà oggetto di ulteriore verifica ogni sei mesi, ovvero qualora l’organo monocratico ne ravvisi la necessità ed al termine della sua validità al fine di esaminare le condizioni che dispongano la revoca ovvero la proroga. L’inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza è sanzionata a norma dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale in materia di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di regolamenti e ordinanze comunali. Il presente provvedimento, per le rispettive competenze, viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, alla Questura di Brescia, al Comando Stazione Carabinieri di Castrezzato, al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione Forestale di competente per territorio. Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia, o in alternativa, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione di Brescia, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato. Il Sindaco (Lupatini Gabriella) |